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(N. 19.) LE competenze ai periti giudiziali dovranno essere determinate da quei giudizj che avranno decretato la perizia.

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Dovendo le perizie giudiziali di qualsisia specie, siccome atti giudiziali, inspirare la più grande fiducia, e perciò essere immuni da qualunque apparenza di favore per l'una o per l'altra parte, e ritenuto che questo scopo mal si raggiunge col metodo finora sussistente di permettere il libero accordo stragiudiziale coi periti e di pagare agli stessi una quota determinata in ragione dell' ammontare della stima, S. M. I. R. A. si degnò di ordinare che entrambi questi inconvenienti abbiano d'ora in poi a cessare.

Vien quindi, in esecuzione della sovrana risoluzione del 21 novembre 1830, ordinato che le competenze dovute dalle parti ai periti giudiziali siano per l'avvenire determinate,

salvo il ricorso all' autorità superiore, da quei giudizj che avranno decretato la perizia ed ai quali la stessa debbe perciò presentarsi.

S'intende da sè che esaminando le specifiche dettagliate, da cui apparirà il tempo impiegato nella perizia in ragione di giorni e di ore, e le quali saranno dai periti prodotte unitamente alla stima, debbano i giudizj nella determinazione della meritata ricompensa avere il conveniente riguardo non solo al vero tempo impiegato, ma ben anche alle cognizioni nell'arte ed al domicilio dei periti, non che ai rapporti delle parti ed ai prezzi correnti dei generi necessarj alla vita.

Milano, il 2 maggio 1831.

Il Conte DI HARTIG, GOVErnatore.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Cav. CRESPI, Consigliere.

(N.° 20.) FORME da osservarsi nelle cessioni volontarie delle pensioni assegnate sulle pubbliche casse.

N.° 12026-1318.

10 maggio 1831.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

All'oggetto di regolare le forme da osservarsi nelle cessioni volontarie delle pensioni, dietro i concerti presi tra la camera aulica generale, il supremo tribunale di giustizia e la commissione aulica di legislazione in oggetti giudiziarj, si è determinato quanto segue:

>

<< Il pensionato può cedere e dare a pegno » la sua pensione come ogni altro sussidio » personale assegnatogli sulle pubbliche casse >> entro quei confini medesimi che dalle norme >> sussistenti sono posti alle esecuzioni giudi» ziarie, e però fino alla metà. Il cessionario » o il creditore cui siasi data in pegno la >> pensione deve rivolgersi al giudice perso»nale del pensionato con una istanza in triplo » corredata del documento originale e di una » cópia di esso all' effetto che sia decretata

>>

» l'annotazione sulla pubblica cassa del diritto concessogli dal suo documento.

» Qualora l'atto faccia piena prova della » verità del suo contenuto e altronde non » emerga alcun dubbio sulla capacità perso»nale del pensionato, il giudice decreta im» mediatamente l'istanza, ordinandone l'inti» mazione alla controparte e alla pubblica » cassa, e contemporaneamente ne informa ex officio l'autorità da cui la cassa dipende, analogamente al § 401 del regolamento giu» diziario.

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» L'originale viene restituito coll' esemplare » della sua domanda all' istante. Nel caso di » dubbio il giudice ordina la comparsa delle » parti a breve termine. Contro il decreto » del giudice ha luogo il ricorso conforme» mente alle disposizioni del regolamento giu» diziario.

» L'efficacia legale della cessione e del pe»gno accordato si data dal momento in cui » il decreto giudiziale s'intima alla pubblica

>> cassa. >»

Milano, il 10 maggio 1831.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Cav. CRESPI, Consigliere.

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Però, in conformità di una disposizione combinata fra l'imperiale regia camera aulica generale e l'imperiale regia cancelleria aulica riunita, si deducono tali prescrizioni a generale notizia.

Milano, il 24 aprile 1831.

Il Conte DI HARTIG, Governatore.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Cav. CRESPI, Consigliere.

Prescrizioni intorno all'uso delle armi accordato alla forz' armata di finanza.

1. È proibito severamente di usare delle armi fuori di servizio o per qualunque oggetto che non entri nell' immediato esercizio delle proprie fun

zioni.

O

2. Anche in servizio non è permesso l'uso delle armi se non in quanto lo richieda indispensabilmente la necessaria difesa, ed osservata la maggiore possibile cautela; onde non venga senza bisogno esposta a pericolo la vita di un uomo.

Si può far uso delle armi, osservata sempre la suaccennata cautela, contro individui che fermati dalla forz' armata di finanza si oppongano çon violenza od assalgano con armi od altri istromenti pericolosi.

1

3.o Però la legge accorda alla forz'armata di finanza l'uso delle armi solo in due casi, cioè:

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