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(N.° 14.) TRA le armi di proibita esportazione per Modena, Parma e stato pontificio sono comprese anche le picche e le falci.

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1818

V.R.

In adempimento degli ordini emanati da S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè con ossequiato dispaccio 2 corrente, n.o 1, si deduce a pubblica notizia che tra le armi delle quali venne proibita l'esportazione ed il transito per le provincie insorte di Modena, Parma e dello stato pontificio mediante le governative notificazioni 15 febbrajo p. p.o, n.o 880 e 1.0 marzo corrente, n.o 993 vengono comprese anche le picche e le falci.

Milano, il 10 marzo 1831.

Il Conte DI HARTIG, Governatore.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

BROGLIO, Consigliere.

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Essendosi degnata S. M. imperiale e reale di vietare in generale per un tempo indeterminato l'esportazione dei cavalli all'estero, in adempimento del relativo ossequiato dispaccio del 22 febbrajo prossimo scorso, n.° 7543-771 n.° dell' imperiale regia camera aulica generale, si reca a pubblica notizia la sovrindicata proibizione per la dovuta osservanza ed esecuzione. Milano, il 12 marzo 1831,

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(N.o 16.) SUL modo col quale verranno trattate le obbligazioni della camera aulica fruttanti il 5 per 100 estratte il 1.0 marzo 1831.

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sul modo col quale verranno trattate le obbligazioni della camera aulica fruttanti il 5 per 100 sortite nella serie 233." estratta il 1.° marzo 1831.

In esecuzione d'un ordine dell' imperiale regia camera aulica generale in data del 1.° marzo p. p.o ed in relazione alla notificazione governativa 4 dicembre 1829, n.o 7762, si reca a pubblica notizia che le obbligazioni della camera aulica fruttanti il 5 per 100 sortite nella serie 233.a estratta il 1.° marzo suddetto dal n.° 78,480 sino al n.o 78,528 inclusivamente, e dal n.o 78,532 sino al n.° 78,646 pure inclusivamente, quindi il n.o 78,235 per un quarto della somma capitale, il n.o 78,450 per un quinto della somma capitale, ed il n.° 78,530 per un terzo della somma capitale,

verranno, giusta le disposizioni della sovrana patente 21 marzo 1818, concambiate in obbligazioni dello stato fruttanti il 5 per 100 in moneta di convenzione.

Milano, il 1.0 aprile 1831.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

BROGLIO, Consigliere.

(N.° 17.) PRESCRIZIONI intorno all'uso delle armi accordato alla forz' armata di finanza.

N.° 9625-ro66.

24 aprile 1831.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Alla forz' armata di finanza sono state ingiunte le prescrizioni contenute nell' annesso allegato intorno all'uso delle armi contro i trasgressori delle leggi, ed in generale contro quegl' individui che le opponessero resistenza.

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Però, in conformità di una disposizione combinata fra l'imperiale regia camera aulica generale e l'imperiale regia cancelleria aulica riunita, si deducono tali prescrizioni a generale notizia.

Milano, il 24 aprile 1831.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.
Joqmbizony mi,

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Cav. CRESPI, Consigliere.

Prescrizioni intorno all'uso delle armi accordato alla forz' armata di finanza.

1.° È proibito severamente di usare delle armi fuori di servizio o per qualunque oggetto che non entri nell' immediato esercizio delle proprie fun

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2.o Anche in servizio non è permesso l'uso delle armi se non in quanto lo richieda indispensabilmenté la necessaria difesa, ed osservata la maggiore possibile cautela, onde non venga senza bisogno esposta a pericolo la vita di un uomo.

Si può far uso delle armi, osservata sempre la suaccennata cautela, contro individui che fermati dalla forz' armata di finanza si oppongano çon violenza od assalgano con armi od altri istromenti pericolosi.

3. Però la legge accorda alla forz'armata di finanza l'uso delle armi solo in due casi, cioè:

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