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a) Come difesa necessaria onde respingere un attacco reale che le venisse diretto.

b) Per superare una violenta resistenza che si facesse contro l'esecuzione del servizio di cui è incaricata la guardia o forz' armata di finanza.

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4. Gl' individui o le guardie della forz' armata di finanza non possono mai far uso delle loro armi in via d'attacco ossia per attaccare chi non esercita alcuna violenta opposizione contro la forz' armata, e specialmente chi senza tale violenza o preventiva aggressione alla forz' armata medesima siasi dato alla fuga onde sottrarre sè stesso od i proprj effetti all' arresto o fermo.

5. Anche nei casi nei quali concorra l'una o l'altra condizione per poter far uso delle armi le guardie possono prevalersene solo in quanto ciò sia indispensabilmente necessario a respingere l' attacco od a vincere la resistenza violenta, e sono sempre da adoperarsi con precauzione, onde non venga messa a cimento senza bisogno la vita di

un uomo.

E se gl' individui della forz'armata di finanza debbono sentire il dovere d' imprimere alle rispettive loro operazioni di servizio un certo carattere di severità e di dignità coll' uso legale delle armi, debbono anche sempre aver presente che usando essi con leggerezza, insolenza o malizia delle loro armi vanno ad incontrare una grave risponsabilità in faccia alla giustizia umana e divina.

6. Dal sin qui detto non è però in nessun modo da inferirsi che si debba per adoperare le armi aspettare prima che la gente, rispetto alla quale incumbe alla guardia di finanza di far il suo dovere, le metta le mani addosso, adoperi contro di essa le armi o impieghi altri mezzi per ferire. Anzi è da ritenersi già per un' aggressione

o qualunque altro mezzo natante che possa servire al trasporto del carico alla spiaggia, e viceversa da questa alla nave.

5.° Qualunque barca, il cui ponte fosse giunto alla spiaggia, si ritiene come realmente approdatavi, e quindi incumberà al conduttore o conduttori l'obbligo di presentare le dichiarazioni daziarie prescritte dai regolamenti generali per opportuna verificazione

dell' ufficio.

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6. La dichiarazione delle merci sarà presentata subito dopo l'approdo come sopra e non più tardi del tempo materialmente necessario per la professione all' ufficio, dietro di che avrà luogo la visita del carico giusta le leggi doganali. Se nel detto termine non è presentata la dichiarazione, verrà il conduttore della barca obbligato a proseguire indilatamente il suo viaggio.

7. Nessun individuo potrà dalla barca scendere a terra in altro luogo fuorchè in quello regolarmente stabilito pel pubblico approdo, nè potrà ivi trattenersi senza esserne stato prima autorizzato dal ricevitore dell'ufficio daziario e senza aver adempito ai regolamenti di polizia. Parimente nessuno potrà da terra passare alla barca se non ne sia stato come sopra autorizzato, e se non abbia preventivamente soddisfatto alle prescrizioni di polizia.

8. Gli agenti di finanza sono autorizzati a praticare le visite e le perlustrazioni nei mulini posti al di quà del Thalweg. Se vi trovino grani od altri oggetti, pei quali non siano stati osservati i regolamenti di finanza, essi procederanno al sequestro a norma delle vigenti prescrizioni per la confisca e per l'applicazione delle altre penali cui fosse luogo a termini di legge.

9.° Qualunque approdo non autorizzato sarà considerato per un illegale trapasso della linea doganale, e quindi tanto la barca quanto il di lei carico cadranno sotto le penali stabilite per fatto di contrabbando.

10. Sarà specialmente considerato come non autorizzato un approdo quando, non Osservate le precedenti disposizioni, una barca getta l'ancora, ovvero col mezzo di corda o gomena si tenga ferma alla riva, o quando finalmente tra la barca e la spiaggia siasi introdotto qualunque mezzo natante atto in qualsiasi modo al trasporto del carico. In conseguenza anche in tali casi saranno applicate le pene comminate pei contrabbandi qualora non venga provato che un avvenimento di forza maggiore avesse reso assolutamente necessario l'adottato espediente. Verificandosi però un simile caso di forza maggiore, dovrà esserne dato di volta in volta immediato avviso al più prossimo ufficio di finanza.

11. Se le presentate dichiarazioni si scoprono infedeli od inesatte, si procederà per l'applicazione delle penali stabilite per simili contravvenzioni a termini dei regolamenti. 12.o Le persone le quali, contro il disposto dal § 7. scendessero a terra o si recassero a bordo del naviglio senza permesso del ricevitore dell' ufficio, quando per la prima

volta vi abbiano contravvenuto senza commettere alcuna frode, saranno ammonite, e tentando esse di nuovo di scendere a 'terra o di recarsi sulla barca, verranno allontanate dalla spiaggia. Se poi si persista in replicate trasgressioni, saranno i contravventori puniti con una multa pecuniaria che non potrà oltrepassare la misura determinata dall'articolo 37 della legge 22 dicembre 1803. La detta multa sarà commutata nell' arresto personale conformemente alla legge pel caso d'insol

venza.

13.o Per le trasgressioni di polizia rimangono fermi i veglianti relativi regolamenti. Milano, il 1.° marzo 1831.

Il Conte DI HARTIG, GOVErnatore.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

SPADACINI, Segretario.

(N.o 13.) IL divieto d'esportazione e transito per gli stati papali e pel ducato di Modena delle armi, munizioni da guerra e dei cavalli viene applicato anche ai dominj dello stato di Parma.

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V. R. 9

In adempimento degli ordini emanati da S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè con ossequiato dispaccio 16 febbrajo p. p., n.o 1. si reca a pubblica notizia che il divieto fino a nuovo ordine dell' esportazione e del transito per gli stati papali e pel ducato di Modena d'ogni sorta d'armi, di munizioni da guerra e di cavalli pubblicato colla notificazione 15 febbrajo p. p.o, n.o 880 viene esteso in ogni e singola sua parte anche all' esportazione ed al transito di tutti i suddetti oggetti, quali vengono nella summentovata notificazione specificati, pei dominj dello stato di Parma.

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Milano, il 1.° marzo 1831.

Il Conte DI HARTIG, Governatore.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

BROGLIO, Consigliere,

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