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obbligate pei regolamenti di sanità e di polizia, essere assoggettate alla visita degli uffici di dogana per assicurarsi che avendo a bordo sale, tabacco, polveri e nitri, questi generi sieno destinati ad essere portati ai magazzini appartenenti alle finanze di alcuno dei governi confinanti col fiume medesimo.

Nessuna barca, qualunque sia la qualità del carico, può approdare in altro luogo fuorchè in quello ove trovasi stabilito un ufficio daziario, ed in tal luogo non potrà pure effettuarsi l'approdo se prima non siasi ottenuta l'autorizzazione del ricevitore di detto ufficio.

2. È vietato espressamente a qualunque barca di gettare l'ancora in altro sito se non in vicinanza di un ufficio daziario e senza aver prima ottenuta l'autorizzazione dell'ufficio medesimo. Quest' autorizzazione sarà concessa soltanto per quei punti fluviali i quali possono essere sorvegliati da un ufficio daziario.

3.o È parimente vietato di assicurare con funi, corde o gomene la barca alla riva, a meno che ciò fosse necessario per esercitarvi qualche ispezione daziaria, nel qual caso dovrà pur sempre aver luogo la preventiva autorizzazione come sopra.

4.° Rimane proibito di collocare od introdurre fra la barca e la spiaggia piccoli battelli

o qualunque altro mezzo natante che possa servire al trasporto del carico alla spiaggia e viceversa da questa alla nave.

5.° Qualunque barca, il cui ponte fosse giunto alla spiaggia, si ritiene come realmente approdatavi, e quindi incumberà al conduttore o conduttori l'obbligo di presentare le dichiarazioni daziarie prescritte dai regolamenti generali per I opportuna verificazione

dell' ufficio..

6. La dichiarazione delle merci sarà presentata subito dopo l'approdo come sopra e non più tardi del tempo materialmente necessario per la professione all' ufficio, dietro di che avrà luogo la visita del carico giusta le leggi doganali. Se nel detto termine non è presentata la dichiarazione, verrà il conduttore della barca obbligato a proseguire indilatamente il suo viaggio.

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7. Nessun individuo potrà dalla barca scendere a terra in altro luogo fuorchè in quello regolarmente stabilito pel pubblico approdo, nè potrà ivi trattenersi senza esserne stato prima autorizzato dal ricevitore dell'ufficio daziario e senza aver adempito ai regolamenti di polizia. Parimente nessuno potrà da terra passare alla barca se non ne sia stato come sopra autorizzato, e se non abbia preventivamente soddisfatto alle prescrizioni di polizia.

8. Gli agenti di finanza sono autorizzati a praticare le visite e le perlustrazioni nei mulini posti al di quà del Thalweg. Se vi trovino grani od altri oggetti, pei quali non siano stati osservati i regolamenti di finanza, essi procederanno al sequestro a norma delle vigenti prescrizioni per la confisca e per l'applicazione delle altre penali cui fosse luogo a termini di legge.

9.° Qualunque approdo non autorizzato sarà considerato per un illegale trapasso della linea doganale, e quindi tanto la barca quanto il di lei carico cadranno sotto le penali stabilite per fatto di contrabbando.

10. Sarà specialmente considerato come non autorizzato un approdo quando, osservate le precedenti disposizioni, una barca getta l'ancora, ovvero col mezzo di corda o gomena si tenga ferma alla riva, o quando finalmente tra la barca e la spiaggia siasi introdotto qualunque mezzo natante atto in qualsiasi modo al trasporto del carico. In conseguenza anche in tali casi saranno applicate le pene comminate pei contrabbandi qualora non venga provato che un avvenimento di forza maggiore avesse reso assolutamente necessario l'adottato espediente. Verificandosi però un simile caso di forza maggiore, dovrà esserne dato di volta in volta immediato avviso al più prossimo ufficio di finanza.

11. Se le presentate dichiarazioni si scoprono infedeli od inesatte, si procederà per l'applicazione delle penali stabilite per simili contravvenzioni a termini dei regolamenti.

12.o Le persone le quali, contro il disposto dal § 7.0°, scendessero a terra o si recassero a bordo del naviglio senza permesso del ricevitore dell' ufficio, quando per la prima

volta vi abbiano contravvenuto senza commettere alcuna frode, saranno ammonite, e tentando esse di nuovo di scendere a 'terra o di recarsi sulla barca, verranno allontanate dalla spiaggia. Se poi si persista in replicate trasgressioni, saranno i contravventori puniti con una multa pecuniaria che non potrà oltrepassare la misura determinata dall'articolo 37 della legge 22 dicembre 1803. La detta multa sarà commutata nell' arresto personale conformemente alla legge pel caso d'insol

venza.

13.o Per le trasgressioni di polizia rimangono fermi i veglianti relativi regolamenti. Milano, il 1.° marzo 1831.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

SPADACINI, Segretario.

(N.° 13.) IL divieto d'esportazione e transito per gli stati papali e pel ducato di Modena delle armi, munizioni da guerra e dei cavalli viene applicato anche ai dominj dello stato di Parma.

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In adempimento degli ordini emanati da S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè con ossequiato dispaccio 16 febbrajo p. p.o, n.o 1, si reca a pubblica notizia che il divieto fino a nuovo ordine dell' esportazione e del transito per gli stati papali e pel ducato di Modena d'ogni sorta d'armi, di munizioni da guerra e di cavalli pubblicato colla notificazione 15 febbrajo p.o p.o, n.o 880 viene esteso in ogni e singola sua parte anche all' esportazione ed al transito di tutti i suddetti oggetti, quali vengono nella summentovata notificazione specificati, pei dominj dello stato di Parma.

Milano, il 1.° marzo 1831.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

BROGLIO, Consigliere,

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